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Statuto - Statute

 

 

Statuto dell’Associazione

 

LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

 

 

Articolo 1 - Costituzione dell’Associazione

È costituita l’Associazione denominata “Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale” in sigla “Di.P.La.P.”.

L’Associazione ha sede in Milano.

Spetta all’Assemblea dei Soci o al Consiglio Direttivo la modifica dell’indirizzo e del Comune della sede associativa.

 

Articolo 2 – Patto fondativo

“Di.P.La.P.” è una proposta culturale che esprime una visione della comunità scientifica degli studiosi delle materie penalistiche ispirata ai valori della democrazia costituzionale pluralista e della razionalità discorsiva.

I soci sono uguali nei diritti e nei doveri associativi e nella dignità scientifica di studiosi, senza distinzione di ruoli accademici o professionali.

L’Associazione promuove la solidarietà tra generazioni di studiosi. A tal fine, incentiva nei soci più giovani l’assunzione di ruoli di responsabilità negli organi sociali e la loro partecipazione alle iniziative culturali dell’Associazione.

 

Articolo 3 - Finalità

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la qualità della ricerca e dell’insegnamento nell’ambito delle discipline penalistiche attraverso la discussione sul metodo scientifico e didattico.

Si prefigge di incentivare la riflessione teorica di base e lo studio di questioni sociali rilevanti per la legislazione e l’amministrazione della giustizia penale, favorendo una proficua interazione con la magistratura, le professioni legali, e con studiosi, associazioni o enti i cui contributi o la cui attività siano rilevanti per la riflessione sul problema penale.

L’Associazione incoraggia e sostiene incontri culturali che, per le modalità di organizzazione e di selezione dei relatori, consentano la diffusione dei più originali e qualificati risultati della ricerca scientifica di tutti gli studiosi di diritto penale.

L’Associazione favorisce la diffusione della “cultura penalistica” anche attraverso strumenti tecnologici di divulgazione e nuove iniziative editoriali.

L’Associazione promuove il dibattito sui temi dell’identità professionale, del ruolo culturale e della responsabilità sociale di coloro che svolgono a vario titolo attività scientifica e didattica in ambito universitario, nonché iniziative volte a rappresentarne le esigenze ed a rivendicare condizioni di lavoro idonee all’avanzamento delle conoscenze nel campo del diritto penale.

 

 

Articolo 4 - Attività

Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione si propone di:

  • organizzare un convegno annuale su uno o più temi scelti, in accordo con il Comitato di Redazione della Collana Di.P.La.P., dal Consiglio Direttivo, che ha la responsabilità dell’organizzazione;

  • incentivare altre iniziative di incontro e di studio promosse dai soci, che ne assumono la responsabilità scientifica sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;

  • porre in essere tutte le attività ritenute opportune, come lo scambio di idee e di informazioni, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri;

  • favorire la circolazione degli scritti e dei risultati delle attività di ricerca dei soci;

  • promuovere iniziative editoriali;

  • esprimere orientamenti o formulare proposte legislative.

 

Articolo 5 – Soci

I soci sono ordinari o onorari.

Hanno diritto di far parte dell’Associazione, in qualità di soci ordinari:

  • professori e ricercatori afferenti ai SSD IUS-16 e 17, anche fuori ruolo o in pensione;

  • titolari di assegni di ricerca, dottori e dottorandi di ricerca, afferenti al SSD IUS-16 e 17.

Possono essere ammessi, in qualità di soci ordinari:

  • professori e ricercatori (anche fuori ruolo o in pensione), titolari di assegni di ricerca, dottori e dottorandi di ricerca, ancorché non afferenti al SSD IUS-16 e 17, che svolgano o abbiano svolto attività scientifica nel settore del diritto o della procedura penale;

  • titolari di assegni di ricerca, dottori e dottorandi di ricerca, ancorché non afferenti al SSD IUS-16 e 17, che svolgano o abbiano svolto attività scientifica o didattica nel settore del diritto o della procedura penale;

  • avvocati e magistrati, che abbiano un particolare interesse allo sviluppo degli studi sul diritto o la procedura penale.

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta dell’interessato.

Studiosi stranieri di diritto penale potranno essere invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare all’Associazione in qualità di soci onorari.

La qualità di socio ordinario si acquista dal giorno del pagamento della quota associativa.

 

Articolo 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

  1. dimissioni;

  2. mancato pagamento della quota associativa;

  3. comportamenti incompatibili con i valori e le finalità cui si ispira l’Associazione.

La delibera di esclusione per morosità è adottata dal Consiglio Direttivo dopo aver sollecitato per due volte il socio con e-mail .

La delibera di esclusione per i motivi di cui al punto c) è adottata dall’Assemblea dei soci, a voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, il quale deve previamente informare il socio e sentirlo ove questi ne faccia richiesta.

 

 

Articolo 7 - Quota associativa

L’importo della quota sociale e le modalità del versamento vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere, anno per anno, di non procedere alla richiesta della quota associativa per l’anno successivo.

 

Articolo 8 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci

  • Consiglio Direttivo

  • Presidente

  • Segretario

  • Tesoriere.

 

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci si riunisce una volta l’anno per approvare il bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo potrà presentare all’Assemblea dei soci linee programmatiche che il Consiglio Direttivo intende perseguire.

Delibera su proposte formulate e comunicate dal Consiglio Direttivo o dai soci anche in assemblea, salvo quanto di seguito indicato all’art. 15.

La sede della riunione dell’Assemblea dei soci è scelta, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo secondo criteri di rotazione geografica.

In occasione della riunione annuale dell’Assemblea dei soci viene organizzato un convegno.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo per posta elettronica, o con altro mezzo che consenta la ricezione della comunicazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L’Assemblea dei soci deve essere convocata al più presto quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, con indicazione dell’ordine del giorno.

Hanno diritto di votare in Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

E' ammesso il voto per delega nei limiti di una sola delega per socio. La delega deve essere comunicata alla Segreteria prima dell'apertura dell'Assemblea.

L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario della seduta nominato dal Presidente.

 

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, di cui almeno 5 tra ricercatori universitari, anche a tempo determinato, titolari di assegno di ricerca o borsa post-dottorato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto, fra i soci candidati prima della votazione. Il voto è limitato a 3 nominativi.

Sono eletti i 9 soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

 

Articolo 11 – Attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dà attuazione all’eventuale programma deliberato dall’Assemblea dei soci, predispone il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo, esercita ogni altro potere necessario per il funzionamento dell’Associazione.

Nella prima riunione convocata dal Presidente appena eletto, il Consiglio Direttivo procede all’elezione del Presidente, del Tesoriere e del Segretario tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni quadrimestre. Deve essere convocato al più presto quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono valide se non sono presenti almeno 5 dei suoi componenti, oltre al Presidente o al Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Segretario.

L’assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

L’Assemblea provvede nella prima riunione utile ad eleggere per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio Direttivo, in sostituzione di quelli cessati dalla carica.

Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo si riduca a meno di 5, il Presidente, o, in caso di sua impossibilità, il Segretario convoca al più presto l’Assemblea dei soci per procedere alla nuova elezione dell’intero Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e ne dirige i lavori.

In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Segretario.

 

 

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario collabora col Presidente, cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere amministra il patrimonio dell’Associazione e sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo. Può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale.

Il Tesoriere cura, direttamente o affidandola a terzi, la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché l’adempimento dei relativi obblighi di legge.

 

Articolo 15 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione assunta dall’Assemblea dei soci, costituita dalla maggioranza assoluta dei soci, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, salvo quanto indicato all’art. 1 in tema di modifica di sede.

Proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate dal Presidente dell’Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci. Esse sono comunicate, almeno venti giorni prima della riunione dell’Assemblea dei soci, al Segretario, il quale provvede a portarle a conoscenza dei soci senza ritardo ed almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea convocata per discuterle e votarle.

Emendamenti integrativi o modificativi sono ammessi, anche in sede assembleare, soltanto nei limiti dell’oggetto di proposte presentate a norma del comma precedente. Su eventuali contestazioni al riguardo decide il Presidente.

 

Articolo 16 - Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote annuali dei soci

  • da eventuali contributi e donazioni.

Erogazioni liberali in denaro e donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

 

Art. 17 Norme Applicabili

Per quanto non previsto dal seguente statuto si applicheranno le norme previste dal Codice Civile in tema di associazioni o di società per azioni in quanto compatibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

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